Comuni Riuniti

Società di gestione di Servizi Comunali S.p.A.

 

REGOLAMENTO DI UTENZA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INDICE

GLOSSARIO

SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Distribuzione acqua potabile

Art. 2 – Qualità delle acque potabili distribuite

Art. 3 – Erogazione dell’acqua potabile

Art. 4 – Uso dell’acqua potabile

Art. 5 – Divieto di rivendita

Art. 6 – Opere di derivazione

TITOLO II

OBBLIGHI PER GLI UTENTI

Art. 7 – Obblighi generali

Art. 8 – Apparecchiature di misura

Art. 9 – Interruzione dell’erogazione

TITOLO III

TIPOLOGIA DI FORNITURA E DOTAZIONE IDRICA

Art. 10 – Tipologie di fornitura

Art. 11 – Casi particolari

Art. 12 – Variazioni delle dotazioni

Art. 13 – Consorzi di Utenti

Art. 14 – Bocche antincendio

Art. 15 – Prescrizioni per pozzi d’acqua ad uso privato

Art. 16 – Prescrizioni per serbatoi di accumulo ed autoclavi

TITOLO IV

Art. 17 – Domanda di allacciamento all’acquedotto

Art. 18 – Lavori di allacciamento all’acquedotto

TITOLO V

CONTRATTI DI UTENZA

Art. 19 – Corrispettivo di utenza. 9

Art. 20 – Modalità di accesso alla fornitura

Art. 21 – Decorrenza della fornitura

Art. 22 – Diritto di libero accesso del personale del Gestore agli impianti ed apparecchiature

TITOLO VI

NORME TECNICHE

Art. 23 – Condizioni tecniche per gli allacciamenti

Art. 24 – Impianti idrici e serbatoi

Art. 25 – Impianti a cura dell’Utente

Art. 26 – Prevenzione degli inquinamenti

Art. 27 – Sanzioni

TITOLO VII

SUBENTRI, RIATTIVAZIONI, DISDETTE

Art. 28 – Modalità di subentro

Art. 29 – Riattivazioni

Art. 30 – Disdette

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO VIII

ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA

Art. 31 – Obbligatorietà dell’allacciamento

Art. 32 – Domanda di allacciamento alla rete fognaria

Art. 33 – Lavori di allacciamento alla rete fognaria

Art. 34 – Norme tecniche per l’allacciamento alla rete fognaria

Art. 35 – Dichiarazione annuale dei prelievi autonomi e/o approvvigionamenti da privati

Art. 36 – Utenti non allacciati alla pubblica rete fognaria

Art. 37 – Utenti allacciati alla pubblica rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione

Art. 38 – Utenti allacciati alla pubblica rete fognaria con impianto di depurazione terminale

TITOLO IX

OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 39 – Obblighi generali

Art. 40 – Controllo e misurazione degli scarichi

TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO X

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 41 – Componenti del prezzo del Servizio Idrico Integrato

Art. 42 – Tariffe del Servizio Idrico Integrato

Art. 43 – Norma fiscale

TITOLO XI

MODALITÁ DI FATTURAZI 17

Art. 44 – Accertamento dei consumi e modalità di fatturazione

Art. 45 – Invio delle fatture

Art. 46 – Casi particolari

TITOLO XII

PAGAMENTI

Art. 47 – Modalità di pagamento

Art. 48 – Verifica contatore

Art. 49 – Pagamenti dilazionati

TITOLO XIII

SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO

Art. 50 – Penalità per ritardato pagamento

Art. 51 – Recupero di fatture inevase

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 – Disposizioni varie

 

ALLEGATI:

ALLEGATO 1 – SCHEMA DEI COSTI DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO

ALLEGATO 2 – SCHEMA DEI COSTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

ALLEGATO 3 – PENALITA’ E SANZIONI PER SUPERAMENTO DEI LIMITI AUTORIZZATI PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI

 

 

GLOSSARIO

ACQUA NON CONTABILIZZATA -Acqua immessa in rete e non fatturata all’utente

ATO - Ambito territoriale ottimale

CONTATORE – L’apparato per la misura dell’acqua fornito ed installato a cura del Gestore.

CONTRATTO - E' il contratto tra il Gestore Salvaguardato e il cliente/utente

CONVENZIONE - Redatta in base alla convenzione tipo - predisposta, ai sensi dei comma 1 e 2 dell'art. 11 della Legge, dalla Regione - regola i rapporti fra l'Autorità ed il Gestore Salvaguardato; ad essa è allegato il "Disciplinare" (v. avanti)

D.L.vo 2.2.2001, n. 31 - E' il decreto legislativo emanato ai fini dell’ "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" (Gazz. Uff. n. 52, 3 marzo 2001, Supplemento Ordinario)

D.L.vo 11.5.1999, n. 152 - E' il decreto legislativo che detta le "Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (Gazz. Uff. n. 124, 29 maggio 1999, Supplemento Ordinario n. 101/L)

D.P.C.M. 27.1.1994 - E' la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che detta i "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (Gazz. Uff. 22 febbraio 1994, n. 43)

D.P.C.M. 4.3.1996 - E' il complesso di disposizioni in materia di risorse idriche emanate in esecuzione dell'art. 4.1 della legge (Suppl. ord. n. 47 alla Gazz. Uff. 14 marzo 1996, n. 62)

DISCIPLINARE - E' il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte del Gestore Salvaguardato nell'ATO

ENTE - E' il soggetto costituito fra gli Enti locali ricadenti in ciascun ATO, ai sensi dell'art. 9 della "Legge" (v. avanti)

GESTORE SALVAGUARDATO - E' il Gestore riconosciuto efficiente, efficace ed economico ai sensi dell'art. 9.4 della Legge, che mantiene provvisoriamente l'affidamento in atto, a norma della Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte del 24 novembre 1997, n. 31-23227, sottoscrivendo la Convenzione.

GESTORE TUTELATO - E' il soggetto concessionario di servizi idrici contemplato all'art. 10 comma 3 della legge 36/94.

IMISSIONE IN FOGNA - E' il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al Gestore Salvaguardato, ove gli scarichi fognari dell'utente si immettono nella pubblica fognatura

IMPRESE COLLEGATE - Quando l'impresa principale partecipa in misura superiore al decimo del capitale; il ventesimo per società quotate in borsa (v. art. 2359 c.c.)

IMPRESE CONTROLLATE - Quando la controllante dispone della maggioranza necessaria per le deliberazioni ordinarie (v. art. 2359 c.c.)

LEGGE - E' la legge 5 gennaio 1994, n. 36, (Suppl. ord. n. 11 alla Gazz. Uff. del 19 gennaio 1994, n. 14) e successive modificazioni ed integrazioni, la c.d. "legge Galli"

PRESA DALLA TUBAZIONE STRADALE – Valvola di sezionamento tra la tubazione stradale e l’allaccio d’utenza

PUNTO Dl CONSEGNA – E’ individuato nel limite tra la proprietà pubblica e privata e può coincidere con il contatore o con la valvola di intercettazione.

S.I.I. - Servizio idrico integrato

TUBAZIONE STRADALE - Il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrate, che partendo dall’impianto di captazione e di distribuzione dell’acquedotto, portano l’acqua agli impianti di derivazione d’utenza

 

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Distribuzione acqua potabile

1.     Il Gestore distribuisce normalmente acqua potabile, a varie categorie di Clienti privati e pubblici, di seguito chiamati Utenti, nel rispetto delle normative di settore comunitarie, nazionali e regionali e delle condizioni indicate dal presente Regolamento.

Art. 2 - Qualità delle acque potabili distribuite

1.     La qualità dell’acqua potabile distribuita deve essere conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.L.vo 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.     Il Gestore è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna.

3.     Il Gestore non è perciò responsabile dell’impianto idraulico a valle del punto di consegna e di tutto ciò che quivi possa accadere e che possa alterare la qualità dell’acqua.

4.     Gli impianti industriali devono essere dotati di propri sistemi di filtrazione a salvaguardia del processo produttivo.

Art. 3 - Erogazione dell’acqua potabile

1.     Il Gestore fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 4 marzo 1996. La somministrazione di acqua potabile è regolata dalle norme previste dal C.C. agli artt. 1559 e seguenti.

2.     L’acqua potabile è erogata nei limiti dell’estensione e delle potenzialità degli impianti. Tutte le erogazioni sono ad afflusso continuativo, misurato con apposito contatore.

3.     L’acqua potabile può essere erogata anche per i servizi di sicurezza contro gli incendi e per usi occasionali o con durata limitata (es.: lavaggio strade e piazze, spettacoli, feste popolari, cantieri, rifornimenti vari, ecc.); è inoltre consentito, essendovene la possibilità, in carenza di altra fonte alternativa, e previa specifica autorizzazione del Gestore, l’utilizzo di acqua potabile per l’irrigazione degli spazi pubblici a verde attrezzato, tramite impianti fissi, dotati di apposito contatore.

4.     Il Gestore si obbliga a garantire la dotazione prevista contrattualmente. Sono fatti salvi i casi in cui il Gestore non possa erogare acqua per caso fortuito o forza maggiore.

5.     Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di consegna. Il Gestore ha facoltà di far inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art. 4 - Uso dell’acqua potabile

1.     L’acqua potabile è usata direttamente dall’Utente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nella domanda di fornitura.

2.     Nel caso di variazioni d’uso dell’acqua da parte dell’Utente rispetto a quanto contrattualmente stabilito il Gestore dovrà esserne preventivamente informato; in tal caso si provvederà alla stipula del relativo nuovo contratto.

3.     Nel caso in cui la comunicazione delle variazioni di cui sopra non sia stata effettuata, il Gestore, previo accertamento delle variazioni d’uso intervenute, si riserva il diritto di rifatturare i consumi secondo i corrispondenti nuovi valori tariffari, con decorrenza dal giorno in cui la modifica si è verificata, comprovata oggettivamente, ovvero dall’inizio del contratto di fornitura.

4.     L’Utente deve operare in modo da conseguire il massimo risparmio idrico.

Art. 5 - Divieto di rivendita

1.     Agli Utenti è fatto assoluto divieto di rivendita dell’acqua fornita dal Gestore. Il mancato rispetto di tale divieto, comporta l’immediata risoluzione del contratto di utenza per colpa dell’Utente.

2.     Gli accertamenti di cui sopra sono effettuati dal personale all’uopo individuato dal Gestore.

Art. 6 - Opere di derivazione

1.     Le derivazioni di utenza (allacciamenti) sono costituite di norma dalle seguenti parti principali:

2.     Il gruppo di misura deve essere collocato, ove possibile, al limite di proprietà, in un luogo accessibile ed idoneo tale da consentirne l’installazione e le eventuali future manutenzioni e/o sostituzioni.

3.     Il gruppo di misura deve essere protetto in una nicchia e/o pozzetto di dimensioni adeguate e comunque concordate con il Gestore.

L’utente deve posare a sua cura e spesa:

Il contatore sarà fornito e posato dal Gestore all’attivazione del contratto di utenza, previa rimozione della dima.

4.     Le opere di derivazione dalla tubazione stradale, fino al punto di consegna dove origina l’impianto dell’Utente, e il contatore sono nella piena ed esclusiva disponibilità del Gestore. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle medesime spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti ed a chiunque altro, pena il pagamento dei danni, e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di Legge.

5.     Nel caso in cui la presa esistente non avesse le caratteristiche di cui ai comma precedenti e sussista una effettiva impossibilità di lettura del contatore, il Gestore ha facoltà di modificare la presa, addebitando il relativo costo all’Utente.

6.     E’ di proprietà del Gestore, fatti salvi casi particolari preesistenti, il contatore, mentre sono di proprietà dell’Utente la nicchia e/o pozzetto, le condotte, le apparecchiature e gli impianti posti a valle del punto di consegna, e gli accessori del gruppo di misura escluso il contatore.

7.    E' compito del Gestore stabilire il numero massimo di contatori che possono insistere su una singola presa sulla base del diametro della stessa e secondo le specifiche tecniche del Gestore.

Titolo II

OBBLIGHI PER GLI UTENTI

Art. 7 - Obblighi generali

1.     L’Utente è tenuto a corrispondere al Gestore per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato (o parte di esso), alle scadenze contrattualmente previste, gli importi tariffari stabiliti con il presente Regolamento applicati ai volumi risultanti dai contatori.

2.     L’Utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le apparecchiature e tutte le parti costituenti l’impianto e la derivazione, nel tratto che insiste sulla sua proprietà. L’Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, anche da terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. In particolare l’Utente deve attuare gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo e di inquinamento. Le eventuali spese per le operazioni di disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni sono a carico dell’Utente.

3.     La fornitura e la posa del contatore è a carico del Gestore; esso sarà posato nella parte di allacciamento privato in apposita nicchia e/o pozzetto, messo a disposizione dell’Utente, posto in luogo concordato con il Gestore. La posizione della nicchia e/o pozzetto dovrà essere approvata dal Gestore.

4.     E’ a carico del Gestore la manutenzione di tutti i componenti dell’allacciamento collocati su suolo pubblico e del contatore. E’ a carico dell’Utente la manutenzione di tutti gli altri componenti dell’allacciamento collocati all’interno della sua proprietà.

Art. 8 - Apparecchiature di misura

1.     L’Utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori (compresi i piombi), posti nella nicchia e/o pozzetto di alloggiamento dei medesimi, e pertanto risponde della loro buona conservazione, anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

2.     La manomissione intenzionale delle apparecchiature di misura, che dovrà essere accertata dal personale incaricato del controllo, e/o qualsiasi altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento di tali apparecchiature, comportano la sospensione immediata dell’erogazione, il recesso dal contratto di utenza e l’azione giudiziaria contro l’Utente.

3.     L’Utente a conoscenza della presenza di guasti e/o di malfunzionamenti delle apparecchiature, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni delle apparecchiature di misura sono a carico del Gestore, esclusi i casi in cui il guasto sia stato cagionato con dolo e/o per incuria dell’Utente; in tal caso il costo sarà addebitato all’Utente.

4.     L’Utente dovrà inoltre, comunicare immediatamente al Gestore qualsiasi altra anomalia riscontrata nell’erogazione del servizio.

Art. 9 - Interruzione dell’erogazione

1. Qualora si verificassero interruzioni nella fornitura, l’Utente deve darne tempestiva segnalazione al Gestore.

2. Fatte salve le specifiche previsioni contenute nella Carta del Servizio, l’Utente non potrà pretendere indennizzo alcuno per la temporanea sospensione dell’erogazione derivante da necessità urgente di esecuzione di lavori sugli impianti, da cause tecniche non imputabili a colpa del Gestore o da qualsivoglia causa di forza maggiore.

Titolo III

TIPOLOGIA DI FORNITURA E DOTAZIONE IDRICA

Art. 10 - Tipologie di fornitura

1.     Le tipologie di fornitura sono ad uso pubblico ed uso privato, permanente e provvisorio.

2.     Per forniture ad uso pubblico, erogate a favore di Enti pubblici, si intendono quelle destinate ad attività di pubblica utilità, edifici ed impianti destinati a pubblici servizi e ad edifici e servizi di rilevante valenza sociale individuati dall’Autorità d’Ambito, la dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze compatibilmente con le risorse disponibili.

3.     Per forniture ad uso privato si intendono le seguenti categorie contrattuali:

uso domestico: acqua potabile destinata all’uso umano: alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici ordinari, con dotazione minima pro-capite giornaliera di 150 l/ab/giorno, con l’osservanza di quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, allegato - punto 8;

uso diverso: acqua potabile utilizzata per scopi collegati alle attività industriali, artigianali, commerciali e del settore terziario, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili;

uso agricolo zootecnico: acqua potabile utilizzata per le attività collegate a quelle agricole e zootecniche, con l’assoluto divieto di uso irriguo, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili;

uso provvisorio: acqua, potabile o meno, utilizzata per periodi di tempo limitati e nei casi di cui all’art. 3 comma 3, che dovranno essere valutati di volta in volta dal Gestore. Si prevede che il periodo massimo di utilizzo sia pari a sei mesi. Qualora l’Utente abbia necessità di un periodo di utilizzo superiore dovrà evidenziare i motivi della sua domanda. La dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili.

uso antincendio: acqua potabile utilizzata esclusivamente in caso di incendi, pena la completa sospensione dell’erogazione all’Utenza.

4.     Le forniture vengono regolate dalle norme contenute nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente ivi previsto, si fa richiamo alle norme previste dal Codice Civile in materia di contratti di somministrazione, agli usi e alle consuetudini.

Art. 11 - Casi particolari

1.     Per le Utenze che hanno carattere particolare e che non possono essere assimilate ai precedenti casi, la dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze, previa verifica da parte del Gestore dell’effettiva disponibilità.

Art. 12 - Variazioni delle dotazioni

1.     Previa verifica della disponibilità, le dotazioni di cui all’art. 10 possono variare a seconda di particolari, comprovate e motivate esigenze comunicate al Gestore a mezzo di specifica richiesta scritta da parte dell’Utente interessato.

2.     Nel caso in cui i consumi rilevati al contatore dell’Utente risultino eccessivi rispetto alle dotazioni contrattuali previste, il Gestore potrà disporre gli opportuni accertamenti che potranno comportare anche la revisione contrattuale.

Art. 13 - Consorzi di Utenti

1.     Nel caso di consorzi di Utenti, che dovranno avere la medesima tipologia d’utenza, qualunque sia la categoria contrattuale di riferimento di cui all’art. 10, la dotazione sarà pari alla somma delle dotazioni relative alle singole utenze consorziate.

Art. 14 - Bocche antincendio

1.     Le bocche antincendio, sia pubbliche che private, devono essere usate esclusivamente in caso di incendi, pena la completa sospensione dell’erogazione all’utenza. In caso di incendio, entro 24 ore, l’Utente dovrà comunicare al Gestore l’avvenuta attivazione delle bocche Il Gestore provvederà ad una nuova piombatura. In caso di inottemperanza, all’Utente sarà applicata una penale pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, salvo le ulteriori spese per il maggior danno accertato dal Gestore.

2.     Il Gestore non si assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione.

3.     Per l’uso antincendio, il Gestore provvede ad eseguire le prese di utenza che non potranno avere sezione inferiore a quelle previste dalle normative vigenti, con oneri a carico dell’Utente sulla base di costi preventivati dal Gestore, che non potranno comunque eccedere quelli previsti dal prezziario regionale, fatto salvo che le tipologie delle reti esistenti non consentano di rispettare le suddette normative, e in tal caso è a carico dell’Utente adeguare l’impianto.

4.     Per l’uso antincendio, l’Utente è tenuto al pagamento di un canone annuo e dei consumi registrati al contatore. Nel caso di bocche antincendio sprovviste di contatore, per le quali il Gestore rileva l’impossibilità tecnico-economica di installazione dello stesso, sarà dovuto dall’Utente, per ogni bocca, un canone annuo e un consumo a forfait, stabilito per la rispettiva tipologia di allacciamento.

5.     Per installazione di bocche antincendio con sezione superiore a quelle previste dalle normative vigenti, il Gestore e l’Utente concorderanno direttamente tra loro le condizioni tecniche ed economiche dell’installazione e della fornitura.

Art. 15 - Prescrizioni per pozzi d’acqua ad uso privato

1.     I pozzi d’acqua ad uso privato e le condotte da essi alimentate non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l’impianto utilizzatore dell’acqua potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di valvole di intercettazione e di ritegno.

2.     Ogni pozzo deve essere dotato di idoneo strumento di misura dell’acqua prelevata. Il Gestore della rete fognaria in cui vengono scaricate le acque reflue può controllare, in qualsiasi momento, il corretto funzionamento di detto strumento.

3.     In caso di inosservanza, il Gestore interromperà l’erogazione dell’acqua potabile e/o la possibilità di scarico delle acque reflue in fognatura, fino a quando non saranno realizzate, a cura e spese dell’Utente, le necessarie modifiche. Le eventuali spese sostenute dal Gestore per l’interruzione e per l’eventuale successiva riattivazione dell’utenza, sono a carico dell’Utente, il quale risponde anche degli eventuali danneggiamenti.

4.     L’eventuale realizzazione di nuovi pozzi d’acqua ad uso privato, oltre alle prescrizioni ed autorizzazioni necessarie in base alla normativa vigente, è sottoposta al parere del Gestore del servizio di acquedotto.

Art. 16 - Prescrizioni per serbatoi di accumulo ed autoclavi

1.     L’Utente ha la facoltà di dotare a propria cura e spese il proprio impianto interno di un serbatoio di stoccaggio, per garantirsi contro eventuali interruzioni dell’erogazione dell’acqua. La riserva d’acqua dovrà essere ubicata in un luogo facilmente accessibile, aerato, asciutto e privo di luce naturale, affinché possano essere effettuate le normali operazioni di manutenzione, compresa la pulizia e lo scarico periodici. Dovranno essere impiegati esclusivamente materiali opachi adatti a contenere liquidi alimentari e dovranno essere provvisti di chiusura ermetica, aeratore con barriera anti-insetti, scarico di fondo e troppo pieno. La condotta di alimentazione dovrà essere provvista di valvola regolatrice della portata (a galleggiante, o altro sistema equivalente), la condotta di uscita dovrà essere dotata di valvola di intercettazione. La loro installazione dovrà essere sempre dichiarata al Gestore.

2.     I serbatoi di stoccaggio non potranno accumulare un volume superiore a quello mediamente necessario per una erogazione di 36 ore, calcolata in riferimento alla dotazione contrattuale dell’Utente.

3.     Nel caso in cui siano presenti accumuli superiori a dette quantità, l’Utente è tenuto ad interrompere il flusso idrico non appena raggiunto tale volume; in caso di inosservanza il Gestore potrà procedere alla sospensione della fornitura.

4.     Il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dalla cattiva costruzione e/o conduzione di tali impianti.

5.     E’ ammesso l’utilizzo di impianti di sollevamento posti a valle delle apparecchiature di misura. Essi devono essere idraulicamente disconnessi dalla presa.

Titolo IV

ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO

Art. 17 – Domanda di allacciamento all’acquedotto

1.     La domanda di allacciamento contiene apposito modulo di accettazione e le modalità di pagamento dei costi di allacciamento che possono anche prevedere, nei casi stabiliti dal Gestore, il pagamento rateale. Inoltre, la domanda riporta anche l’indicazione degli eventuali adempimenti e della documentazione che l’Utente deve predisporre per dare luogo all’intervento, nonché l’indicazione del tempo massimo standard di effettuazione dei lavori di allacciamento.

2.     Le domande di allacciamento, firmate dall’interessato o da suo delegato rappresentante, dovranno essere indirizzate al Gestore e dovranno pervenire complete della necessaria documentazione ed autorizzazioni, fermo restando la facoltà per l’interessato di utilizzare gli strumenti di certificazione previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della richiesta.

3.     Nell’accogliere la domanda di allacciamento il Gestore fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. Successivamente il Gestore sottopone all’Utente il preventivo per i lavori di allacciamento. Per le utenze domestiche, il preventivo per i lavori di allacciamento deve avere quale valore massimo applicabile quello previsto nello "Schema dei costi di allacciamento all'acquedotto" di cui all’allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 18 - Lavori di allacciamento all’acquedotto

1.     Si intende per allacciamento alla pubblica rete idrica l’insieme delle opere civili ed idrauliche necessarie per connettere idraulicamente la rete di distribuzione con l’impianto dell’Utente. L’allacciamento si sviluppa tra il punto individuato dal Gestore sulla rete ed il punto di consegna.

2.     I lavori relativi alle opere di allacciamento, compreso il montaggio delle apparecchiature di misura e regolazione, sono effettuati direttamente dal Gestore, previo pagamento da parte dell’Utente del costo di allacciamento o della prima rata del medesimo nei casi in cui sia previsto il pagamento rateale.

3.     L’apparecchiatura di misura ed ogni altro strumento di regolazione sono collocati nei luoghi indicati dal Gestore, e da questo piombati con la morsa recante le proprie impronte.

Titolo V

CONTRATTI DI UTENZA

Art. 19 – Corrispettivo di utenza

1.     Per avere diritto alla fornitura l’Utente finale richiedente dovrà provvedere alla sottoscrizione del contratto di utenza, documento che impegna il Gestore alla fornitura del servizio; ad ogni contratto corrisponde l’installazione di un solo contatore. All’atto della stipula, l’Utente riceverà una copia del presente Regolamento.

Art. 20 - Modalità di accesso alla fornitura

1.     L’uso dell’acqua potabile è fornito a chiunque sia in possesso degli immobili da servire, allacciati alla pubblica rete idrica.

2.     Le spese per la stipula del contratto di fornitura sono stabilite in € 60,00, escluso il deposito cauzionale e/o anticipo di fornitura. Tali spese, a carico dell’Utente, comprendono: il diritto fisso legato alla spesa di scrittura e le spese per eventuali bolli. Il deposito cauzionale e/o anticipo di fornitura, somma infruttifera vincolata fino alla fine del contratto, verrà computato nella liquidazione di chiusura o voltura del contratto.

3.     Per le erogazioni a carattere provvisorio di durata superiore al mese, fatte salve le altre prescrizioni indicate nel comma precedente, il deposito cauzionale e/o anticipo di fornitura sarà stabilito in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli interi di 50 mc. L’eventuale maggior consumo o rimborso sarà regolato posticipatamente, secondo le misurazioni del contatore. Per tali erogazioni, il relativo nolo ed il prezzo dell’acqua saranno quelli previsti dalla tariffa in vigore, così pure varranno tutte le prescrizioni del presente Regolamento. Per le erogazioni a carattere provvisorio di durata inferiore al mese il Gestore procede a regolamentare la fornitura e la relativa fatturazione in maniera autonoma.

4.     Il contratto di utenza consente l’attivazione della fornitura; la stipula del contratto può essere contestuale all’allacciamento, ovvero disgiunta.

5.     Le domande di fornitura sono firmate dall’interessato o suo delegato se persona fisica. Nel caso di edifici in condominio, di consorzi di Utenti o di Società, il contratto di utenza è stipulato dall’Amministratore del condominio o dal Legale rappresentante del Consorzio d’Utenza o della Società. Le domande dovranno essere indirizzate al Gestore e dovranno pervenire complete della necessaria documentazione, fermo restando la facoltà per l’interessato di utilizzare gli strumenti di certificazione previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

6.     Espletate le procedure interne, necessarie per le verifiche tecniche, i contratti di utenza saranno rilasciati dal Gestore, in conformità alle presenti disposizioni. Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti e sarà registrato con numerazione progressiva per anno (n/anno) su supporto informatico e/o cartaceo. Per quanto riguarda i tempi per la successiva attivazione della fornitura, valgono le disposizioni contenute nella Carta del Servizio.

7.     Nel caso in cui la domanda venga respinta e/o sospesa, il Gestore provvederà a fornire motivata comunicazione all’Utente.

8.     Quando con la domanda di fornitura si chieda lo sdoppiamento dell’utenza principale e questa risulti morosa, il Gestore può richiedere il saldo delle fatture inevase prima dell’attivazione della fornitura.

9.     Qualora sia opportuno effettuare verifiche ulteriori rispetto a quelle previste dal presente Regolamento, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente, per il tempo strettamente necessario alle verifiche, la procedura di fornitura. Tale sospensione sarà tempestivamente comunicata all’Utente.

Art. 21 - Decorrenza della fornitura

1.     La fornitura decorre dalla data di stipula del contratto e dura fino alla data di risoluzione del medesimo. La disdetta del contratto di utenza deve avvenire in base alle prescrizioni indicate al successivo art. 30 del Regolamento.

2.     L’Utente a cui è stata assentita la fornitura è sempre obbligato a corrispondere al Gestore l’onere tariffario per il servizio idrico integrato, fino alla data di risoluzione del contratto di utenza.

3.     Il Gestore, per comprovate motivazioni tecniche e/o di interesse generale, potrà revocare il contratto di utenza in qualsiasi momento, previa autorizzazione dell’Autorità d’Ambito e comunicazione scritta all’Utente almeno trenta giorni prima della data di chiusura dell’utenza. Il presente punto non è applicabile alle utenze domestiche.

Art. 22 – Diritto di libero accesso del personale del Gestore agli impianti ed apparecchiature

1.    Ai proprietari dei terreni interessati dalle prese, è fatto sempre obbligo di garantire il libero accesso al personale del Gestore o a suo incaricato (munito di tessera di riconoscimento), addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione della rete e dell’impianto.

2.    Le servitù che vengano a crearsi per la posa di condutture e/o allacciamenti in proprietà privata, sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.

Titolo VI

NORME TECNICHE

Art. 23 – Condizioni tecniche per gli allacciamenti

1.     Le erogazioni di acqua potabile sono assentite secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

2.     Gli allacciamenti idrici potranno essere assentiti solo da condotte aventi compiti di distribuzione. In caso di condotte non distributrici, gli allacciamenti potranno essere assentiti soltanto per gruppi di utenze tramite un’idonea rete di distribuzione provvista di norma di un serbatoio di compenso (costruito in un manufatto separato dai fabbricati da servire) che disconnetta idraulicamente la rete stessa dalla condotta da cui si alimenta.

3.     E’ facoltà del Gestore far disporre un’unica opera di allacciamento che serva un gruppo di Utenti, responsabili in solido verso il Gestore, di tutto ciò che riguardi l’utenza.

4.     Per fini di interesse generale, il Gestore si riserva la facoltà di valutare i casi particolari come sopra descritti che si dovessero presentare, autorizzando gli allacciamenti previo parere del competente Servizio.

Art. 24 - Impianti idrici e serbatoi

1.     L’allacciamento, a valle del punto di consegna, deve di norma essere dotato di un dispositivo antiriflusso atto ad impedire che l’acqua già consegnata possa rifluire nell’acquedotto a seguito di anomalie di esercizio.

Tale dispositivo è a carico dell’Utente e può essere costituito da:

    • valvola unidirezionale;

    • disconnettore idraulico;

    • vasca di disconnessione.

Il tipo di dispositivo è stabilito dal Gestore in base al rischio di possibilità di inquinamento.

La vasca di disconnessione è sempre necessaria in presenza di impianto dotato di pompe per l’aumento di pressione ed autoclave.

L’apparecchiatura di misurazione dovrà essere installata a monte della disconnessione, in prossimità del punto di diramazione.

2.     Le utenze sono tenute a dichiarare al Gestore la presenza dei serbatoi. Qualora, a fronte di controlli da parte del Gestore, gli impianti non risultassero conformi a quanto prescritto al precedente comma, gli Utenti dovranno adeguare gli stessi entro sei mesi, pena la sospensione immediata della fornitura.

3.     Il Gestore non risponde degli eventuali danni cagionati per inottemperanza a quanto sopra prescritto.

Art. 25 - Impianti a cura dell’Utente

1.     L’impianto per la distribuzione dell’acqua a valle del punto di consegna e la relativa manutenzione sono a cura e spese dell’Utente. Tali lavori dovranno essere effettuati, nel rispetto della normativa vigente.

2.     E’ fatto assoluto divieto di fare una derivazione senza interposizione del relativo contatore. Tali derivazioni, ove eventualmente presenti, dovranno essere immediatamente rimosse e/o modificate a cura e spese dell’Utente. In caso contrario il Gestore realizzerà l’intervento d’ufficio con addebito del costo analitico dell’intervento all’Utente.

3.     Le prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento si applicano agli impianti di proprietà privata come a quelli di proprietà pubblica.

4.     Il Gestore non si assume nessuna responsabilità, né verso l’Utente, né verso terzi, per danni che potessero essere originati da qualunque causa a valle del punto di consegna.

5.     L’Utente risponde, verso il Gestore e verso terzi, dei danni cagionati dalla cattiva costruzione o manutenzione sia degli impianti di sua proprietà, sia delle apparecchiature di misura di proprietà del Gestore.

Art. 26 - Prevenzione degli inquinamenti

1.     Ogni contratto di utenza è subordinato al fatto che il richiedente possa dimostrare al Gestore di aver provveduto a sua cura e spese alla installazione di un impianto idoneo allo smaltimento delle acque reflue conforme alle normative vigenti in materia, allacciamento alla fognatura, fossa IMHOFF, depuratori, ecc..

2.     E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi per acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine, senza l’interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua a zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, in modo da impedire eventuali adescamenti e riflussi.

3.     L’Utente dovrà scrupolosamente evitare ogni fatto che possa costituire potenziale/accidentale pericolo di inquinamento delle acque. Il personale del Gestore dovrà segnalare qualunque situazione che possa arrecare danno alla potabilità delle acque.

Art. 27 – Sanzioni

1.     Ogni infrazione a quanto disposto dai precedenti articoli, comporterà l’immediata sospensione dell’erogazione, senza pregiudizio delle sanzioni generali previste nel presente Regolamento.

Titolo VII

SUBENTRI, RIATTIVAZIONI, DISDETTE

Art. 28 - Modalità di subentro

1.     Le domande di subentro dovranno essere indirizzate al Gestore e potranno essere effettuate direttamente o per posta.

2.     Per poter accedere alla firma del contratto, l’Utente subentrante dovrà:

Art. 29 – Riattivazioni

1.     Nei casi in cui l’utenza sia stata temporaneamente sospesa per mancato pagamento, l’Utente che voglia riattivare il servizio è obbligato primariamente ad estinguere il proprio debito con il Gestore, oltre al pagamento del costo di riattivazione della fornitura stabilito in € 60,00 nonché all’eventuale adeguamento del deposito cauzionale e/o anticipo di fornitura.

2.     Nel caso in cui l’utenza sia stata chiusa definitivamente in seguito a domanda di disdetta e venga riattivata da un Utente diverso dal precedente intestatario, il medesimo Utente sarà obbligato alla stipulazione di un nuovo contratto di utenza.

3.     Il Gestore si riserva il diritto di esperire i necessari controlli tecnici, prima di autorizzare qualsivoglia riattivazione.

Art. 30 – Disdette

1.     Nel caso di cessazione di un’utenza, è fatto obbligo all’intestatario:

Tali comunicazioni potranno essere effettuate direttamente presso il Gestore o con le altre modalità previste.

2.     Qualora non pervengano domande di subentro, il Gestore provvederà alla definitiva chiusura dell’utenza e all’eventuale emissione di una fattura a conguaglio dei consumi non conteggiati alla data di disattivazione.

3.     I contratti di utenza si intendono risolti di diritto nel caso di cessazione di godimento dell’immobile derivante da fallimento o da vendita giudiziaria. Restano salvi i diritti del Gestore per gli eventuali crediti rimasti inevasi (art. 74 R.D. 16.3.1942, n. 267).

4.     Quanto previsto al comma precedente, si applica anche nel caso di distruzione dell’immobile di cui la concessione sia di pertinenza.

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Titolo VIII

ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA

Art. 31 – Obbligatorietà dell’allacciamento

1.     Ai sensi dell’art. 2 del D.L.vo 152/99 e s.m.i. si intende:

2.     Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi con l’osservanza della normativa vigente e del Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore approvato dall’Autorità d’Ambito secondo le specifiche previste all’art. 52 del presente Regolamento.

3.     Gli scarichi esistenti di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi, solo se espressamente autorizzati dal Gestore. L’accettazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite stabiliti dal Gestore nel Regolamento di fognatura e depurazione per i singoli impianti pubblici di depurazione, nel rispetto della normativa vigente.

4.     Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali, nuovi ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste nel Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate, accertate dal Gestore ed autorizzate dall'Autorità sanitaria, che ne impediscono l'allaccio.

5.     Ai fini del comma precedente e secondo quanto previsto dall’art. 8 della l.r. 13/90 per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata a una distanza dal limite di proprietà non superiore a 100 metri, calcolati partendo dal limite di proprietà rispetto alla pubblica fognatura.

6.     In caso di inerzia o inadempimento dei titolari degli scarichi di cui al comma precedente, il Gestore potrà richiedere al Sindaco di far rispettare gli obblighi del presente articolo con apposita ordinanza.

7.     L’Utente può richiedere al Gestore eventuali deroghe, anche temporanee, a quanto sopra nei casi di comprovate motivazioni e difficoltà tecniche. Il Gestore si esprimerà dopo aver sentito l’Autorità d’Ambito e il Comune interessato.

Art. 32 – Domanda di allacciamento alla rete fognaria

1.     La domanda di allaccio alla pubblica rete fognaria deve essere presentata al Gestore, corredata della documentazione necessaria richiesta dallo stesso. Inoltre, deve essere allegato il progetto e la relazione tecnica che identificano compiutamente l’intervento di allacciamento da realizzarsi.

2.     Il progetto di cui al comma 1 del presente articolo può anche essere predisposto dal Gestore, su richiesta dell’interessato, previa corresponsione dei relativi compensi.

3.     Durante la fase istruttoria preliminare il Gestore verifica l’osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche fissate nel presente Regolamento e nel Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore di cui al comma 2 dell’art. 31. Verificata la completezza della domanda e la regolarità tecnica del progetto di allaccio, il Gestore rilascia benestare per l’inizio dei lavori, indicando modalità e tempi di esecuzione.

4. Fatti salvi gli adempimenti e gli oneri previsti dalla disciplina relativa alla rottura e manomissione del suolo pubblico e le autorizzazioni in materia di inquinamento acustico, almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori, l’interessato è tenuto ad avvisare il Gestore per i controlli di competenza.

5. L’interessato dovrà dare altresì comunicazione al Gestore della ultimazione dei lavori per l’attivazione del servizio.

6. Limitatamente agli scarichi industriali, l’attivazione del servizio è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione.

7. Il rilascio dell’autorizzazione, sia per gli scarichi di acque reflue domestiche, sia per quelle industriali, è subordinato al versamento del contributo di istruttoria stabilito in € 120,00.

Art. 33 – Lavori di allacciamento alla rete fognaria

1. I lavori di allacciamento alla pubblica rete fognaria devono essere eseguiti, previa acquisizione delle autorizzazioni degli Enti competenti, a cura e spese dell’interessato, in conformità alle norme tecniche del presente Regolamento, del Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore e alla normativa vigente.

2. I lavori di allacciamento di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere eseguiti dall’Utente o dal Gestore a seconda delle prescrizioni contenute nel Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore.

3. Nell'accogliere la domanda di allacciamento il gestore fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. Successivamente il Gestore sottopone all’Utente il preventivo per i lavori di allacciamento. Per le utenze domestiche, il preventivo per i lavori di allacciamento deve avere quale valore massimo applicabile quello previsto nello "Schema dei costi di allacciamento alla rete fognaria" di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.

Art. 34 – Norme tecniche per l’allacciamento alla rete fognaria.

1.     Le norme tecniche per i nuovi allacciamenti alla pubblica rete fognaria sono stabilite dal Regolamento di fognatura e depurazione redatto dal Gestore ed approvato dall’Autorità d’Ambito, secondo le specifiche previste al successivo art. 51 del presente Regolamento.

Art. 35 – Dichiarazione annuale dei prelievi autonomi e/o approvvigionamenti da privati

1.     Gli Utenti allacciati alla pubblica rete fognaria che si approvvigionano, in tutto ovvero in parte, mediante sistemi autonomi e/o erogazione da parte di acquedotti privati, devono provvedere a denunciare il prelievo idrico annuale al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai fini della determinazione della dovuta tariffa di fognatura e depurazione.

2.     La denuncia di cui al precedente comma 1 deve essere presentata al Gestore nei modi e nei termini da questo stabiliti.

3.     In caso di mancata o infedele dichiarazione, l’Utente sarà tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita in un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, oltre al maggior onere tariffario dovuto per la effettiva quantità di acque scaricate.

Art. 36 – Utenti non allacciati alla pubblica rete fognaria

1.     Gli Utenti non allacciati alla pubblica rete fognaria, che provvedono in modo autonomo al trattamento dei propri reflui, ferme restando tutte le altre obbligazioni a loro carico previste dalle disposizioni normative vigenti, possono usufruire degli impianti del Gestore per il conferimento dei fanghi e dei liquami prodotti dai propri impianti di trattamento, previa presentazione di apposita istanza. I suddetti Utenti devono provvedere almeno una volta all’anno allo spurgo dell’impianto. Per le suddette operazioni di spurgo, trasporto e conferimento dei fanghi e dei liquami, eseguite dal Gestore è dovuto dalle utenze domestiche un contributo stabilito in € 220,00, fatto salva diversa regolamentazione che potrà essere approvata successivamente in applicazione di superiori disposizioni. Il Gestore rilascerà attestazione dell’avvenuta operazione sull’impianto. Per le utenze diverse da quelle domestiche, l'importo è determinato a preventivo da parte del Gestore.

Art. 37 – Utenti allacciati alla pubblica rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione

1.     Gli Utenti allacciati alla pubblica rete fognaria con impianto di depurazione inadeguato o sprovvista di impianto di depurazione, che abbiano inserito un sistema di pretrattamento privato dello scarico in osservanza alle specifiche tecniche stabilite dal Gestore, devono provvedere a proprie spese alla manutenzione dello stesso sistema.

2.     Gli Utenti domestici di cui al comma precedente possono usufruire degli impianti del Gestore per il conferimento dei fanghi e dei liquami prodotti dal sistema di pretrattamento privato. Per le suddette operazioni di spurgo, trasporto e conferimento dei fanghi e dei liquami, eseguite dal Gestore è dovuto dalle utenze domestiche un contributo stabilito in € 220,00, fatto salvo diversa regolamentazione che potrà essere approvata successivamente in applicazione di superiori disposizioni. il Gestore rilascerà attestazione dell'avvenuta operazione sull'impianto. Per le utenze diverse da quelle domestiche, l'importo è determinato a preventivo da parte del Gestore.

3.     Gli Utenti devono corrispondere comunque anche la quota di tariffa relativa alla depurazione, ai sensi dell’art. 14 comma 1 legge 36/94. Tali importi sono incassati dal Gestore su un apposito capitolo vincolato ai fini previsti dal suddetto articolo, rendendone periodicamente conto all’Autorità d’Ambito, come stabilito dalla Convenzione.

4.     Nel caso in cui gli stessi Utenti si approvvigionino, in tutto od in parte in modo autonomo, ovvero mediante erogazione da parte di soggetti privati, dovranno provvedere a denunciare al Gestore tali prelievi almeno una volta all’anno. Gli stessi Utenti dovranno altresì rispondere agli obblighi e agli adempimenti di cui all’art. 35 del presente Regolamento.

Art. 38 - Utenti allacciati alla pubblica rete fognaria con impianto di depurazione terminale

1.     Gli Utenti domestici allacciati alla rete fognaria con impianto di depurazione terminale, che siano dotati o abbiano previsto, in osservanza alle prescrizioni tecniche e regolamentari del Gestore e alle disposizioni normative vigenti, un sistema di pretrattamento dei propri reflui, possono conferire i propri fanghi e liquami prodotti agli impianti del Gestore. Per le suddette operazioni di spurgo, trasporto e conferimento dei fanghi e dei liquami, eseguite dal Gestore è dovuto dalle utenze domestiche un contributo stabilito in € 220,00, fatto salva diversa regolamentazione che potrà essere approvata successivamente in applicazione di superiori disposizioni. Il Gestore rilascerà attestazione dell'avvenuta operazione sull'impianto. Per le utenze diverse da quelle domestiche, l'importo è determinato a preventivo da parte del Gestore.

 

Titolo IX

OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 39 - Obblighi generali

1.     L’Utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli allacciamenti alla pubblica rete fognaria, nel tratto che insistono lungo la sua proprietà. L’Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, anche da terzi, ed è tenuto a ripristinare immediatamente la funzionalità degli allacciamenti. In particolare l’Utente deve attuare gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo e di inquinamento.

2.     Qualora l’Utente venga a conoscenza della presenza di guasti, disfunzioni o qualsiasi altra anomalia sulla pubblica rete fognaria, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni.

3.     Il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dalla cattiva o negligente realizzazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura nel tratto realizzato lungo la proprietà privata, ma può richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla pubblica fognatura e/o dalla mancata continuità del servizio.

Art. 40 – Controllo e misurazione degli scarichi

1.     Il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2.     Il Gestore, incaricato del controllo, è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento delle quantità prelevate e/o scaricate, nonché del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l’accesso del personale del Gestore o di altro soggetto autorizzato dal medesimo, ai luoghi dai quali si origina il prelievo e lo scarico.

3.     Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore.

4.     Il Gestore, oltre ai controlli di routine, ha facoltà in ogni momento, di provvedere al campionamento degli scarichi immessi nella pubblica fognatura, con il semplice preavviso prima dell’effettuazione del prelievo.

5.     L’eventuale superamento dei valori limite autorizzati per gli scarichi di acque reflue industriali, comporteranno l’automatica segnalazione all’Autorità competente (Comune) e, fatte salve le altre azioni previste in termini di legge, l’emissione da parte del Gestore di una sanzione pecuniaria a carico del titolare dello scarico industriale, stabilita in base allo schema di cui all’allegato 3 del presente Regolamento.

6.     Per gli scarichi di acque reflue industriali allacciati alla pubblica fognatura, il Gestore potrà inoltre esperire indagini anche per quanto riguarda gli eventuali effetti negativi derivanti dalle attività produttive, assumendo i necessari provvedimenti con possibilità di sospensione del servizio.

TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo X

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 41 - Componenti del prezzo del Servizio Idrico Integrato

Le componenti del prezzo di fornitura del Servizio Idrico Integrato sono:

Art. 42 - Tariffe del Servizio Idrico Integrato

1.     Le componenti del prezzo del Servizio Idrico Integrato di cui all’art. 41 del presente Regolamento, costituiscono il corrispettivo tariffario delle prestazioni fornite dal Gestore.

2.     Le tariffe del Servizio Idrico Integrato per le varie tipologie di utenti per i diversi scaglioni di consumo sono approvate dall’Autorità d’Ambito.

3.     Le variazioni relative alle tariffe e/o a singole voci componenti il prezzo del Servizio Idrico Integrato, sono rese note agli Utenti, nei modi previsti dalla legge e a mezzo di comunicazioni da parte del Gestore, nonchè, entro 30 giorni, attraverso i mezzi di informazione locale, le Associazioni dei Consumatori e gli Albi Pretori dei comuni interessati.

Art. 43 – Norma fiscale

Tutti i servizi e le forniture del Gestore agli Utenti e gli importi delle tariffe sono soggetti ad IVA nella misura di legge.

Titolo XI

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Art. 44 – Accertamento dei consumi e modalità di fatturazione

1.     L’accertamento dei consumi di acqua potabile viene effettuato almeno due volte all’anno, tramite lettura del contatore.

2.     Le letture del contatore sono effettuate almeno due volte all’anno, salvo casi particolari ed eccezionali derivanti da esigenze organizzative del Gestore.

3.     Il pagamento del corrispettivo dovuto al Gestore per il servizio fornito all’Utente, avviene mediante l’emissione di almeno due fatture all’anno.

4.     Nelle fatture è sempre compreso in quota parte il costo di accesso al servizio.

5.     Nei casi in cui il personale del Gestore non effettui le letture del contatore, il Gestore provvederà a fornire all’Utente apposita cartolina sulla quale l’Utente trascriverà la lettura da lui effettuata. La cartolina sarà inviata per posta con spese a carico del Gestore. In alternativa l’Utente potrà servirsi dell’apposito Numero Verde del Gestore, riportato sulle bollette. Il Gestore declina ogni responsabilità nei casi di erronea lettura da parte dell’Utente.

6.     Ai sensi dell’art. 14 comma 3 della legge 36/94, il volume d’acqua scaricato nella pubblica fognatura è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Su tale volume saranno applicate le quote di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.

7.     Ai sensi dell’art. 14 comma 4 della legge 36/94, per le utenze industriali, la quota tariffaria per il servizio di fognatura e depurazione, è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate. Le quantità scaricate sono rilevate da apposito misuratore, fatto salvo i casi particolari in cui gli stessi scarichi si possano trattare come scarichi domestici.

Art. 45 – Invio delle fatture

1.     Le fatture ed i relativi bollettini di pagamento saranno inviati per posta all’indirizzo dell’Utente che lo stesso avrà indicato sul contratto, con congruo anticipo sulla data di scadenza del pagamento, comunque mai inferiore a 15 giorni.

2.     In caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria, il Gestore provvederà comunque ad inviare la fattura all’Utente.

3.     Insieme con l’invio della fattura il Gestore e/o l’Autorità d’Ambito potranno fornire agli Utenti comunicazioni ed informazioni concernenti l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, ovvero su argomenti attinenti al medesimo.

Art. 46 - Casi particolari

1.     Nel caso di accertato mal funzionamento del contatore, il consumo sarà calcolato rapportando quello registrato nei due anni precedenti al periodo in cui è stata rilevata tale anomalia. Qualora manchino elementi di riferimento a tale periodo, il consumo sarà calcolato come sopra indicato facendo riferimento all’intero periodo precedente. Nel caso in cui non sia possibile determinare l’importo come sopra, il Gestore provvederà ad addebitare all’Utente un importo pari a quello relativo alla dotazione minima contrattuale sulla base del periodo reale di riferimento.

2.     Il Gestore provvede ad emettere almeno due fatture all’anno, nei confronti degli Utenti di cui agli artt. 35 e 37 del presente Regolamento sulla base dei consumi dichiarati. Il Gestore potrà in ogni caso disporre controlli sulle dichiarazioni degli Utenti; in caso di accertata dichiarazione infedele, fermo restando il diritto ad ogni altra azione, il Gestore provvederà ad emissione di una fattura con la quale addebitare all’Utente i maggiori consumi con applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 35 e degli interessi previsti per ritardati pagamenti di cui all’art. 50 del presente Regolamento.

Titolo XII

PAGAMENTI

Art. 47 - Modalità di pagamento

1.     Il pagamento delle bollette deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella fattura. Il Gestore deve comunicare sulla bolletta le forme autorizzate dal medesimo, per il pagamento dei corrispettivi dovuti dagli Utenti.

2.     Qualora l’Utente rilevi un errore nel calcolo della bolletta e/o nel consumo addebitato, lo stesso dovrà far pervenire una segnalazione al Gestore, il quale successivamente effettuerà le verifiche del caso.

3.     Nel caso in cui sia possibile rilevare immediatamente l’eventuale errore, si provvederà all’annullamento della bolletta ed all’emissione di nota di accredito a rettifica con la quale il Gestore provvederà a restituire quanto già versato dall’Utente, maggiorata di una somma pari agli interessi legali sulla cifra pagata in eccesso con decorrenza dal giorno del pagamento errato, sottraendola dall’ammontare delle fatture successive oppure, in caso di importi particolarmente significativi (maggiori di 25 euro) e qualora l’Utente lo richieda, attraverso bonifico bancario o assegno circolare. Se invece si rendesse necessario un sopralluogo da parte del personale del Gestore, il pagamento sarà sospeso fino al momento in cui l’Utente verrà portato a conoscenza dell’esito della verifica, da effettuarsi di norma entro 30 giorni utili dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora l’importo contestato si dimostri invece corretto, l’Utente provvederà al suo pagamento e a quello degli eventuali interessi di mora. In caso contrario si provvederà all’annullamento della bolletta ed all’emissione di nota di accredito a rettifica secondo le modalità sopra specificate.

Art. 48 - Verifica contatore

1.     Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo avviene in base ai criteri previsti all’art. 46 comma 1, del presente Regolamento.

2.     L’Utente può sempre richiedere la verifica del contatore, previo pagamento delle spese sostenute dal Gestore per tale servizio. La verifica è da effettuarsi nell’arco di un tempo massimo garantito pari a sette giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta. Il Gestore provvede, ove possibile, all’installazione di una apparecchiatura di misura campione in serie rispetto al contatore dell’utenza; negli altri casi la verifica del contatore sarà eseguita presso l’Ufficio Metrico o laboratorio pubblico o privato indicato dal Gestore e debitamente autorizzato.

3.     La spesa relativa, costituita dal costo del contatore e dalle spese di verifica, è a carico dell’Utente se le indicazioni, a deflusso ed a pressione normale, non risultano errate a suo danno, con tolleranza del +/- 5%. Nel caso in cui risulti una tolleranza superiore al 5%, l’Utente viene rimborsato del corrispettivo versato per la verifica e l’importo della nuova bolletta viene ricalcolato secondo quanto indicato al precedente comma 1.

Art. 49 - Pagamenti dilazionati

1.     L’Utente, nel caso in cui non possa provvedere all’intero pagamento di quanto dovuto entro la data di scadenza prevista, può fare richiesta a mezzo lettera o direttamente presso il Gestore, di un pagamento dilazionato.

2.     Gli importi possono essere rateizzati, previa valutazione caso per caso di ogni singola richiesta da parte del Gestore che indicherà tempi e modalità della rateizzazione; nel caso, competono al Gestore le spese fisse di istruttoria delle pratiche fino ad un massimo di € 15,00.

Titolo XIII

SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO

Art. 50 - Penalità per ritardato pagamento

1.     Nel caso in cui le bollette vengano pagate oltre la data di scadenza indicata, all’Utente viene applicata una penale di ritardato pagamento per i primi 10 giorni di ritardo, pari al tasso di interesse legale, da calcolarsi sull’importo della fattura a titolo di penale.

2.     Trascorsi inutilmente i primi 10 giorni, a far data dal primo giorno successivo, per ogni giorno di ritardato pagamento, sono addebitati, oltre alla penale indicata al comma 1 del presente articolo, una ulteriore indennità pari al tasso di interesse legale maggiorato di tre punti, da calcolarsi sull’importo della fattura, fatto salvo il maggior onere sostenuto dal Gestore per il recupero del credito anche tramite soggetti all'uopo abilitati.

3.     In caso di ritardato pagamento oltre il 60° giorno dalla scadenza della fattura, dopo un ulteriore preavviso minimo di venti giorni, il Gestore può sospendere il servizio sino a che venga effettuato il pagamento, senza che tale sospensione liberi l’Utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge.

4.     La riattivazione della fornitura dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dal pagamento delle bollette inevase e del costo di riattivazione della fornitura stabilito in € 60,00 e dagli altri oneri documentati sostenuti dal Gestore per recuperare il credito.

5.     Nei casi in cui non sia stata effettuata l’interruzione dell’erogazione, gli importi dovuti dall’Utente moroso saranno addebitati di norma nelle fatture successive.

6.     Nei casi di contratti di utenza relativi ad edifici in condominio o a consorzi di Utenti rispettivamente i condomini o gli Utenti consorziati sono solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate e di quanto previsto ai comma 1 e 2 del presente articolo.

Art. 51 – Recupero di fatture inevase

1.     Al recupero delle somme dovute al Gestore si provvede con le procedure previste dalla Legge.

2.     Il recupero di quanto dovuto, nel caso di impossibilità di farlo direttamente nei confronti dell’intestatario del contratto, sarà fatto a carico degli obbligati agli alimenti, ai sensi dell’art. 433 C.C., secondo le procedure previste dalla Legge.

Titolo XIV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 – Disposizioni varie

1.     Il Gestore predispone il Regolamento di fognatura e depurazione, nel rispetto della normativa vigente che deve essere approvato dall’Autorità d’Ambito.

2.     Il Gestore ha l’obbligo di rispettare e far rispettare il presente Regolamento.

3.     Con la firma della domanda di fornitura l’Utente riconosce e accetta il presente Regolamento e si obbliga al rispetto dello stesso.

4.     Contestualmente alla stipula del contratto, all’Utente verrà consegnata, anche per estratto, copia del presente Regolamento e della Carta del Servizio.

5.     Per qualsiasi informazione o eventuale reclamo, gli Utenti interessati possono rivolgersi direttamente al Gestore, secondo le procedure previste nella Carta del Servizio alla quale si rimanda integralmente.

6.     Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

7.     Le pratiche non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno regolate dalle disposizioni quivi contenute.

8.     Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore, può essere inoltrata, per posta, per via telefonica, direttamente presso la sua Sede o secondo le altre modalità eventualmente previste dal Gestore stesso.

9.     I dipendenti del Gestore e gli incaricati del medesimo, dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento che nell’espletamento delle loro funzioni dovrà essere sempre ben visibile per gli Utenti.

10.     Ogni Utente deve rispettare le norme contenute nel presente Regolamento. Le contravvenzioni a tali norme sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento e/o dalla Carta del Servizio.

11.     Per le contravvenzioni si osservano le vigenti disposizioni di legge.

12.     Le contravvenzioni possono essere accertate e contestate dagli agenti di P.S. e dal personale del Gestore al quale sia stata riconosciuta la necessaria qualifica ai sensi di legge.

13.     L’applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica l’eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore.

14.     Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli Utenti e altri soggetti terzi.

15.     Il Gestore si riserva la facoltà di proporre al presente Regolamento le variazioni che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell’interesse pubblico e generale.

16.     Ogni variazione al presente Regolamento dovrà essere preventivamente autorizzata con deliberazione dell’Autorità d’Ambito.

17.     L’Utente è informato sul trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 31dicembre 1996, n. 675 e s.m.i..

18.     E’ consentito il mantenimento del contatore esistente fino a quando il Gestore non provvederà alla sua sostituzione.

19.     Le operazioni contrattuali di passaggio dalle vecchie gestioni al Gestore del S.I.I. sono gratuite per l’Utente.

20.     Sono fatti salvi i diritti degli Utenti stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

21.     L’Autorità d’Ambito è garante nei confronti degli Utenti dell’esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento a carico del Gestore. Gli Uffici dell’Autorità d’Ambito sono costantemente a disposizione degli Utenti per la segnalazione di qualsivoglia malfunzionamento nell’erogazione del Servizio Idrico Integrato.

22.     Il presente Regolamento sostituisce le precedenti regolamentazioni vigenti in materia.

 

ALLEGATO 1 – SCHEMA DEI COSTI DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO

ACQUEDOTTO

FINO A 4 METRI DI SVILUPPO

OGNI METRO IN PIU’ DI SVILUPPO
TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO BASE – DESCRIZIONE  €/ml
PRESA LUNGA SU ASFALTO E MARCIAPIEDE IN PORFIDO 995,00 70,00
PRESA LUNGA SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO 1.048,00 78,00
PRESA LUNGA SU TERRA 672,00 44,00

 

ADDIZIONALE ISTRUZIONE PRATICA PER AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTI SU STRADE PROVINCIALI

100,00 €

 

ALLEGATO 2 – SCHEMA DEI COSTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

RETE FOGNARIA

FINO A 4 METRI DI SVILUPPO

E A 4 UNITA’

OGNI METRO IN PIU’ DI SVILUPPO
TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO BASE – DESCRIZIONE  €/ml
ALLACCIAMENTO SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO O ACCIOTOLATO 993,00 168,00
ALLACCIAMENTO SU ASFALTO E MARCIAPIEDE IN AUTOBLOCCANTI 787,00 112,00
ALLACCIAMENTO SU ASFALTO 690,00 119,00

 

ADDIZIONALE ISTRUZIONE PRATICA PER AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTI SU STRADE PROVINCIALI

100,00 €

 

ALLEGATO 3 – PENALITA’ E SANZIONI PER SUPERAMENTO DEI LIMITI AUTORIZZATI PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI

N.

TIPOLOGIA DI SUPERAMENTO

AZIONI CONSEGUENTI

PENALITA’ E SANZIONI

1

1° superamento, entro il 25%, di parametri

convenzionabili

invito a modificare i parametri contrattuali

costo dell’analisi successiva

2 2° superamento consecutivo , entro il 25%, di uno o piu’ parametri di cui ai punti 1 e/o 4 richiesta di modificare i parametri contrattuali costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale
3 3° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu’ parametri di cui ai punti 1 e/o 2 e/o 4 modifica d’ufficio dei parametri contrattuali 20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
4

1° superamento, oltre il 25%, di parametri convenzionabili

richiesta di modificare i parametri contrattuali costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale
5 2° superamento, oltre il 25%, di uno o piu’ parametri di cui al punto 4 modifica d’ufficio dei parametri contrattuali 20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
6 1° superamento, entro il 25%, di parametri derogabili richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità o di richiedere apposita deroga costo dell’analisi successiva
7 2° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu’ parametri di cui ai punti 6 e/o 9 diffida di sospensione dell’autorizzazione allo scarico costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale
8 3° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu’ parametri di cui ai punti 6 e/o 7 e/o 9 e/o 10 sospensione dell’autorizzazione allo scarico 20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
9 1° superamento, oltre il 25%, di parametri derogabili richiesta di modificare i parametri contrattuali costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
10 2° superamento consecutivo, oltre il 25%, di uno o piu’ parametri di cui al punto 9 diffida di sospensione dell’autorizzazione allo scarico 20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato + costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
11 3° superamento consecutivo, oltre il 25%, di uno o piu’ parametri di cui ai punti 9 e/o 10 sospensione dell’autorizzazione allo scarico 50% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
12 1° superamento, entro il 25%, di parametri inderogabili richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
13 2° superamento consecutivo di uno o piu’ parametri di cui al punto 12 diffida di sospensione dell’autorizzazione allo scarico 2.582,28 € + costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
14 3° superamento consecutivo di uno o piu’ parametri di cui ai punti 12 e/o 13 sospensione dell’autorizzazione allo scarico 2.582,28 € per ciascun parametro superato (fino ad un massimo di 25.822,48 €)
15 1° superamento, oltre il 25%, di parametri inderogabili diffida di sospensione dell’autorizzazione allo scarico 2.582,28 € + costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
16 2° superamento consecutivo di uno o piu’ parametri di cui al punto 15 sospensione dell’autorizzazione allo scarico  2.582,28 € per ciascun parametro superato (fino ad un massimo di 25.822,48 €)